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SKY vs UTENTE INCAZZATO!!! e mo…??

Bè… Che dire?? Dopo averla letta, ho avuto un attimo di ammirazione per questa persona..
Alle volte basta poco… Un pò di sensibilità e intelligenza e voglia di cambiare il proprio mondo.. che.. Puff!! ….Bravo!!!

Indirizzato a: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Oggetto: Violazione della legge n. 78 del 29 marzo 1999 sul decoder unico.

Egregio presidente, come da oggetto le sottopongo la seguente richiesta di intervento nei confronti della: Società SKY ITALIA; con sede legale in Roma; Via Salaria, 1021; CF e PI 04619241005.

La sopra citata società, ignorando la legge in oggetto, da mesi immette nel mercato un ricevitore proprietario con accesso condizionato anche esso proprietario, denominato NDS. Non rilascia e non intende rilasciare in futuro alcuna licenza, affinché venga prodotto il modulo CAM, necessario a noi utenti, possessori di Decoder proprio, per la visione dei programmi da loro diffusi. Non intendo entrare troppo nel dettaglio, ma voglio solo portarla a conoscenza che, non solo il ricevitore distribuito dalla Sky Italia, viola palesemente la legge in oggetto e nello specifico il seguente articolo citato in “Avvertenza” e “Note alle Premesse”.

Violazione della legge n. 78 del 29 marzo 1999 sul decoder unico “2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l’utilizzo di un unico apparato. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate”.

Faccio notare che proprio in questo articolo viene menzionato il vostro Istituto, quale autorità che ha a suo tempo deciso quali Standard dovesse possedere qualsiasi ricevitore diffuso, commercializzato e/o ceduto in comodato.

Mi permetto di ricordarle inoltre il seguente articolo della legge: Art. 10. Sanzioni “1.

Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformità agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecentomilioni. 2. Chiunque promuove pubblicità per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 3. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano: a) non conformi alle disposizioni dell’articolo 3, commi 1 e 4, e dell’articolo 4; b) prive della documentazione di cui all’articolo 3, comma 2. 4. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime. 5.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 5, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque: a) fornisce servizi televisivi completamente numerici che non impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB; b) installa o fornisce reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici conformi alle norme tecniche DVB, inclusi quelli in formato panoramico; c) installa o fornisce reti televisive via cavo che non diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.

6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell’autorizzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

Nonostante tutto questo sopra descritto, la sopracitata società, da mesi, ha iniziato la campagna di distribuzione di un apparecchio assolutamente fuori dallo standard da voi descritto, costringendo i propri abbonati a scendere ad un compromesso assolutamente autoritario e monopolistico oltre che in contrasto con la legge. Gli utenti che vorranno continuare ad usufruire della visione dei programmi, dovranno abbandonare i propri apparecchi acquistati privatamente e tecnologicamente avanzati, per accontentarsi di un ricevitore che non permette alcuno standard se non quello di Sky stessa, ricevendo un danno sia da un punto di vista tecnologico che di utilizzo.

Nessuna autorità ad oggi è intervenuta o quantomeno dato una qual si voglia spiegazione dell’operato della Società Sky Italia.

Intendo inoltre portarla a conoscenza, che il ricevitore distribuito da Sky Italia: 1)

Non consente la possibilità di usufruire di un Rotore per la rotazione dell’antenna parabolica per la visualizzazione di altri Satelliti

3) Non consente il collegamento ad Amplificatori Dolby di ultima generazione essendo sprovvisto del cavo ottico

4) Non consente la possibilità di collegare altri ricevitori in cascata, bloccando elettricamente l’illuminatore della parabola

5) È tecnologicamente obsoleto

6) Obbliga l’utente ad una numericazione dei canali a dir poco scomoda

7) Cosa più importante, non da alcuna possibilità di fruire delle famose caratteristiche che un decoder unico dovrebbe possedere; la possibilità di poter sottoscrivere offerte con codifica diversa, ovvero, non possiede alcuno Slot Modulo Common Interface.

Non intendo aggiungere altro, ritenendo sufficiente quanto sopra riportato. Sono certo che in qualità di Presidente di una Autorità in difesa dei diritti, prenderà i giusti provvedimenti e saprà far rispettare una legge in vigore e mi permetto di ricordarle il seguente articolo:

Art. 8. Mezzi di tutela e controversie 1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie è ammesso reclamo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni.

Attendo comunque una risposta ed una spiegazione concreta riguardo il vostro finora mancato intervento.

Distinti saluti

Cesare Vittorio Bardelle
Lainate – MI

Punto Informatico ha trasmesso a SKY copia della lettera del ricorso chiedendo una replica e ha altresì invitato SKY Italia ad un dialogo pubblico per affrontare le polemiche legate al passaggio a NDS!!


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